REACH



Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In accordo alle disposizioni REACH, chi produce o chi importa da Paesi extra UE una sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno, ha l’obbligo di “registrarla” presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche.

 In base all'articolo 59 di REACH, le sostanze incluse nella cosiddetta “Candidate List” sono state identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Queste sostanze possono avere effetti molto gravi sull'ambiente e sulla salute. Le sostanze presenti nella Candidate List potrebbero essere soggette ad autorizzazione mediante decisione della Commissione Europea. La lista aggiornata delle sostanze classificate come SVHC è consultabile al seguente link:

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

In base ai requisiti dell'articolo 31 (1) del REACH, i fornitori di sostanze o preparati devono fornire al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di sicurezza nel caso in cui una sostanza in quanto tale o come parte del preparato sia inclusa nella Candidate List.

In base ai requisiti dell'articolo 33 del REACH, i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze elencate nell'elenco dei candidati in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) devono fornire informazioni sufficienti, tra cui, come minimo, il nome della sostanza in questione.

In base ai requisiti dell’articolo 67 del REACH, le sostanze in quanto tali o componenti di una miscela o un articolo, per le quali l’Allegato XVII prevede una restrizione, non possono essere fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate se non ottemperano alle condizioni di tali restrizioni

In riferimento a  quanto sopra, ITALFIL S.p.A. ha l’obbligo di monitorare l’intera catena di approvvigionamento ricevendo specifiche informazioni dai propri fornitori.

ITALFIL S.p.A. richiede di ricevere informazioni sufficienti per stabilire se:

  • Tutte le sostanze chimiche, in quanto tali o componenti di preparati o articoli, se rientranti e sottoposte al REACH, sono state registrate dai propri fornitori o da un loro pre-fornitore
  • I prodotti a noi forniti contengono sostanze chimiche classificate come SVHC ed, in ogni caso, in concentrazione superiore allo 0.1 % in peso.
  • I prodotti a noi forniti contengono sostanze che ricadono nel regime di restrizione all’uso previsto dall’Art. 67 e dall’elenco riportato in Allegato XVII del REACH.

 

ITALFIL S.p.A. | P. I. 01000530285